Con l’ordinanza del 12 dicembre 2025, il Tribunale di Milano ha pronunciato una decisione di rilievo riguardo ai confini del nuovo regime italiano della class action introdotto nel 2019 dagli artt. 840‑bis e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile un’azione collettiva promossa da utenti europei di dispositivi medici prodotti da Philips/Respironics, i quali lamentavano di aver subito danni non patrimoniali a causa del presunto deterioramento di una componente in schiuma insonorizzante contenuta nei dispositivi respiratori CPAP, BiPAP e Trilogy.
La decisione esamina in modo rigoroso l’interpretazione del requisito di omogeneità previsto dall’art. 840‑ter, comma 4, lett. b), c.p.c.
Il caso
I ricorrenti – un gruppo di individui, per lo più italiani insieme ad alcuni residenti in diversi Paesi dell’Unione Europea – lamentavano tre categorie di danno non patrimoniale:
- danno morale legato alla paura o all’esposizione al rischio;
- danno biologico effettivamente subito;
- perdita del congiunto.
Tutti i danni venivano ricondotti all’esposizione a particelle emesse dal presunto deterioramento dei materiali in schiuma contenuti nei dispositivi respiratori Philips utilizzati per trattare l’apnea notturna o condizioni respiratorie neuromuscolari gravi.
La questione giuridica
Il Tribunale era chiamato a rispondere a una domanda cruciale:
Una class action volta a ottenere il risarcimento di danni non patrimoniali può soddisfare il requisito di omogeneità richiesto dalla legge?
Le società convenute sostenevano che l’eterogeneità tra ricorrenti, dispositivi, modalità d’uso, tipologie di danno e leggi applicabili rendesse l’azione strutturalmente incompatibile con il meccanismo collettivo. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione.
La motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha dichiarato l’azione inammissibile fondando la propria decisione su quattro macro-categorie di eterogeneità, ciascuna delle quali sufficiente, da sola, a escludere il requisito dell’omogeneità.
Eterogeneità soggettiva degli utilizzatori
I ricorrenti differivano sensibilmente per età, condizioni mediche pregresse, comorbilità, durata e intensità d’uso dei dispositivi.
Tali differenze incidono direttamente:
- sull’esistenza stessa del danno (an)
- sul nesso causale tra esposizione e pregiudizio lamentato.
Ogni valutazione avrebbe richiesto accertamenti individualizzati, incompatibili con una valutazione standardizzata o “seriale”, che costituisce il fulcro logico delle class action.
Eterogeneità oggettiva dei dispositivi
I dispositivi coinvolti – CPAP, BiPAP e Trilogy – non sono tecnicamente uniformi.
Rispondono a esigenze cliniche diverse, contengono schiume di composizione differente, possono presentare meccanismi di deterioramento non sovrapponibili e determinano livelli e forme di rischio diversi.
Non esisteva dunque un unico “evento dannoso” in grado di unificare la classe.
Eterogeneità delle categorie di danno
I danni richiesti – sofferenza morale, lesione biologica, perdita del congiunto – hanno natura intrinsecamente individuale.
Il Tribunale ha osservato che:
I danni non patrimoniali sono azionabili collettivamente solo se “standardizzabili”.
In questo caso, ogni categoria di danno richiedeva:
- prove specifiche e personalizzate;
- valutazioni fondate su condizioni di salute, età, livello di esposizione individuale, natura e gravità del pregiudizio.
Osservazioni
Questa decisione fornisce una delle applicazioni più chiare dei limiti del ricorso alla tutela collettiva in Italia, in particolare in materia di danni non patrimoniali.
Un’interpretazione restrittiva del requisito di omogeneità
Il Tribunale ribadisce che devono sussistere:
- un nucleo fattuale comune (“evento dannoso unificato”);
- conseguenze dannose seriali e uniformi;
- danni valutabili con criteri comuni.
Nel caso Philips, nessuno di questi elementi era presente.
Coerenza con la precedente giurisprudenza
La decisione si pone in linea con la sentenza della Corte di Cassazione (31 maggio 2019, n. 14886), secondo cui: i danni non patrimoniali possono essere risarciti in via collettiva solo quando siano suscettibili di standardizzazione.
Il Tribunale di Milano conferma questo orientamento restrittivo, limitando fortemente l’esperibilità della tutela collettiva quando la valutazione del danno dipende da condizioni personali, cliniche o relazionali.
Limiti strutturali delle class action per i danni non patrimoniali
La decisione ribadisce un principio consolidato: il danno non patrimoniale non è mai presunto (in re ipsa). Anche a fronte di gravi violazioni di diritti, il danneggiato deve dimostrare le conseguenze negative concretamente subite.
Questo impianto probatorio individualizzato è strutturalmente incompatibile con il meccanismo collettivo.
Conclusioni
La decisione Philips rafforza un messaggio chiaro: le class action in Italia rimangono praticabili solo nei casi di pregiudizi realmente uniformi e seriali – tipicamente piccoli danni economici o lesioni standardizzabili, come ritardi, disservizi o pratiche commerciali scorrette.
Quando si tratta di danni non patrimoniali complessi, medicalmente sensibili e altamente individualizzati, la class action si rivela uno strumento strutturalmente inidoneo.
Il ragionamento del Tribunale riflette un approccio prudente e rigoroso, circoscrivendo il contenzioso collettivo ai contesti in cui i ricorrenti condividono:
- una base comune di responsabilità
- un identico evento dannoso
- danni uniformemente valutabili.
Il caso Philips mancava di tutti questi presupposti e l’azione collettiva è stata, conseguentemente, dichiarata inammissibile.